Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Prot. AOODPIT n. 1972 del 15/09/2015
Oggetto: Chiarimenti e riferimenti normativi a supporto dell’art. 1 comma 16 legge 107/2015
… Soprattutto tra i genitori si è riscontrata un forte preoccupazione derivante anche dalla risonanza mediatica di informazioni non sempre corrette e obiettive.
Si ritiene pertanto indispensabile da parte dell’Amministrazione fornire ulteriori chiarimenti a integrazione di quanto già comunicato nella nota del 6 luglio 2015, trasmessa a tutte le scuole, sui corretti adempimenti relativi al POF.
I maggiori dubbi dei genitori scaturiscono da una non corretta interpretazione del comma 16 della legge 107/2015 di Riforma su “La Buona Scuola” che recita testualmente: “Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119″.
… La finalità del suddetto articolo non è, dunque, quella di promuovere pensieri o azioni ispirati ad ideologie di qualsivoglia natura, bensì quella di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e maturare le competenze chiave di Cittadinanza, nazionale, europea e internazionale,
… Nell’ambito delle competenze che gli alunni devono acquisire, fondamentale aspetto riveste l’educazione alla lotta ad ogni tipo di discriminazione, e la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione.
Si ribadisce, quindi, che tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da trasmettere non rientrano in nessun modo né “ideologie gender” né l’insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo.
Inoltre, è opportuno sottolineare che le due leggi citate come riferimento nel comma 16 della legge 107 non fanno altro che recepire in sede nazionale quanto si è deciso nell’arco di anni, con il consenso di tutti i Paesi, in sede Europea, attraverso le Dichiarazioni, e in sede Internazionale con le Carte1.
Infine, connessa e a integrazione delle azioni di cui sopra, è la Collaborazione con l’Alleanza Europea per il contrasto all'”Istigazione all’Odio” (in sede internazionale “Hate Speech”). L’istigazione all’odio, così come definita dal comitato dei ministri del Consiglio d’Europa è espressione di tutte le forme di diffusione ed incitazione all’odio razziale, alla xenofobia, all’antisemitismo e ad altre forme di intolleranza, espressione di nazionalismi, discriminazione nei confronti di minoranze, di migranti. Altre forme di discriminazione sono la misoginia, l’islamofobia, la cristianofobia e tutte le forme di pregiudizio circa l’orientamento sessuale e di genere.
… In tale ambito, alle scuole spetta il compito – nelle forme e modalità che riterranno più opportune ed efficaci e che individueranno, sulla base dell’autonomia didattica e gestionale loro attribuita, di predisporre azioni nel rispetto di linee di indirizzo generale che saranno appositamente divulgate dal MIUR.
Tali linee – che saranno elaborate con il contributo di rappresentanti di associazioni [genitori?] ed esperti riuniti in un apposito tavolo di lavoro che sarà istituito presso il Miur saranno utili a monitorare e supportare le scuole nelle azioni previste dal comma 16 dell’art 1 della L. 107/2015, anche verificando l’attuazione del piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere, esclusivamente per la parte di competenza dell’istruzione.
Non può mancarsi di sottolineare, il compito fondamentale affidato ai genitori di partecipare e contribuire, insieme alla scuola, al percorso educativo e formativo dei propri figli esercitando il diritto/dovere che l’art. 30 della nostra Costituzione riconosce loro: “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”.
Come già chiarito nella sopra citata nota del 6 luglio 2015, “le famiglie hanno il diritto, ma anche il dovere, di conoscere prima dell’iscrizione dei propri figli a scuola i contenuti del Piano dell’Offerta Formativa e, per la scuola secondaria, sottoscrivere formalmente il Patto educativo di corresponsabilità per condividere in maniera dettagliata diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”.
Questa opportunità offerta ai genitori, consentirà di scegliere la scuola (?) dei propri figli dopo aver attentamente analizzato e valutato le attività didattiche, i progetti e le tematiche che i docenti affronteranno durante l’anno che, in ogni caso, dovranno risultare coerenti con i programmi previsti dall’attuale ordinamento scolastico e con le linee di indirizzo emanate dal MIUR.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Rosa DE PASQUALE
PDF: Circolare ministeriale del 15 settembre 2015